Art. 3.

      1. La selezione del personale di cui alla presente legge avviene sulla base di un concorso pubblico a posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto del Presidente della Repubblica per le sedi disponibili, previo superamento di prove scritte e orali dirette ad accertare l'idoneità tecnico-professionale all'esercizio delle funzioni di ufficiale giudiziario.
      2. Gli aspiranti ufficiali giudiziari devono aver conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche.
      3. Conseguita la nomina, l'ufficiale giudiziario è assegnato in soprannumero, per la durata di sei mesi, ad un ufficio unico di corte d'appello o di tribunale.

 

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